La Manovra Finanziaria 2025 del governo Meloni, all'articolo 7 del disegno di legge di bilancio, introduce novità fiscali per le auto aziendali ad uso promiscuo, con un cambiamento nella tassazione a sostegno delle vetture sostenibili.
Auto aziendali e Manovra 2025: le novità fiscali in arrivo
Questo cambiamento porta verso modifiche fiscali significative per le auto aziendali ad uso promiscuo, mirando a favorire le vetture elettrificate. In particolare, le nuove disposizioni portano a un aumento dell'imponibile per le auto a motore termico (anche per le full hybird, Gpl e metano, e le supercar), con il coefficiente che passa dal 30 al 50% per queste motorizzazioni. Al contrario, le auto elettriche vedranno una significativa riduzione del coefficiente al 10%, mentre per le ibride plug-in sarà fissato al 20%.
Secondo il Sole 24 Ore, per una vettura che oggi ha un fringe benefit di 2.416,5 euro si salirebbe a oltre 4.000 con un aumento del 66% pari a oltre 1.600 euro. Per un’elettrica con aliquota al 10%, il costo annuo va da 954,5 a 781,8 euro, così oltre all’abbattimento di 1.172 euro può rientrare nella soglia di esenzione dei 1.000 di fringe benefit.
Riassumendo:
- auto elettriche: 10%
- auto ibride Plug-in: 20%
- ibride (full e mild), Gpl e metano: 50%
Secondo i dati elaborati per ANIASA da Dataforce nel corrente anno sono stati immatricolati uso noleggio rispettivamente 13.000 e 20.00 vetture ad alimentazione elettrica ed ibrida, mentre ammontano a circa 200.000 quelle con altra alimentazione.
Il testo dell’Articolo
Di particolare evidenza per il settore quanto indicato all’art. 7 sulla regolamentazione del fringe benefit per l’uso promiscuo di auto aziendali, di cui all’art. 51, comma 4, lettera a) del T.U.I.R. (di seguito riportato).
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, all’articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in".
Il regime in vigore fino al 31 dicembre 2024
Oggi la tassazione si basa sulle emissioni di CO2 e prevede quattro fasce di emissioni con quattro diverse percentuali da applicare al costo in €/km indicato nelle tabelle Aci per il modello/versione di vettura assegnata (da moltiplicare per una percorrenza standard di 15 mila km/anno:
- 0-60 g/km: 25%
- 61-160 g/km: 30%
- 161-190 g/km: 50%
- oltre 190 km: 60%